Novità nella circolazione stradale 2025

Dal 1° gennaio 2025

Nuove prescrizioni sul rumore evitabile e multe disciplinari più salate

È stato aggiornato l’elenco dei rumori evitabili: è ora espressamente vietato quello prodotto intenzionalmente attraverso l’impianto di scarico, in particolare facendolo scoppiettare. È prevista una sanzione fino a 10 000 franchi, stabilita dal tribunale caso per caso. Rimangono vietate le manomissioni tecniche del veicolo.

Inoltre, le attuali multe disciplinari per rumori molesti (come lasciare inutilmente il motore acceso) passano da 60 a 80 franchi.

(v. comunicato stampa del 16.10.2024)

 

Standard «Euro 5+» per i motoveicoli di nuova immatricolazione

I motoveicoli di nuova immatricolazione prodotti o importati in Svizzera devono essere conformi alle nuove disposizioni sui gas di scarico (cosiddetto standard Euro 5+) vigenti nell’UE dal 1° gennaio 2025 e rispettare norme più rigide anche in materia di emissioni sonore.

 

Trasporto di merci pericolose su gomma

Gli allegati dell’Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) sono aggiornati ogni due anni per tenere conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e dei progressi tecnologici. Una delle modifiche apportate in questa occasione riguarda la revisione dell’elenco delle merci pericolose. Si è inoltre proceduto a un adeguamento dell’ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR).

Maggiori informazioni: Revisione in corso


Dal 1° marzo 2025

Guida automatizzata sulle strade svizzere

Dal 1° marzo 2025 sono consentiti in Svizzera tre casi applicativi della guida automatizzata:

Pilota automatico autostradale: in autostrada sarà possibile utilizzare il cosiddetto «pilota automatico», purché sia omologato. Una volta attivato il sistema, il conducente potrà togliere le mani dal volante e non sarà più tenuto a sorvegliare costantemente traffico e mezzo, ma dovrà rimanere pronto a riprendere il controllo della vettura in qualsiasi momento, qualora il sistema lo richieda.

Veicoli senza conducente: è consentita la circolazione di veicoli senza conducente su tratti ufficialmente autorizzati, sotto il costante monitoraggio di un operatore situato in una centrale.

Parcheggio automatico: è consentito il parcheggio automatico, senza la presenza del conducente, in appositi autosili e parcheggi debitamente segnalati.

Omologazione: al pari di tutti gli altri veicoli a motore, anche quelli a guida automatizzata dovranno di norma disporre di un’omologazione per poter essere messi in circolazione. Le case costruttrici dovranno dimostrare dettagliatamente in che modo vengono garantite la sicurezza stradale e la fluidità del traffico quando il sistema di automazione è in funzione. 

(v. comunicato stampa del 13.12.2024)


Dal 1° luglio 2025

Integrazione dei sistemi di assistenza e di automazione nella formazione alla guida

Durante gli esami teorico e pratico per il conseguimento della patente di guida per automobili e motoveicoli sono ora verificate le conoscenze dei candidati relative ai sistemi di assistenza e di automazione.

 

Modifiche riguardanti la mobilità lenta

Sono adeguati i requisiti tecnici e la classificazione delle e-bike. È introdotta la categoria dei ciclomotori elettrici pesanti, aventi un peso totale massimo di 450 kg e finora immatricolati come motoleggere. I risciò elettrici, utilizzati prevalentemente per il trasporto professionale di persone, rimangono nella categoria delle motoleggere.

È esteso il significato dei segnali «velocipede» e «ciclomotore»: il simbolo del velocipede si applica ora non solo alle biciclette, ma anche a tutte le sottocategorie di ciclomotori (e-bike veloci e lente, monopattini elettrici fino a 20km/h ecc.); quello del ciclomotore, invece, riguarda, oltre alle e-bike veloci e ai motorini a benzina (ciclomotori veloci), anche la nuova categoria dei ciclomotori elettrici pesanti. Il divieto di transito per ciclomotori nelle zone segnalate vale anche a motore spento. Le autorità responsabili possono inoltre esentare i conducenti di ciclomotori veloci e pesanti dall’obbligo di utilizzare le ciclopiste, a seconda delle circostanze specifiche.

(v. comunicato stampa del 13.12.2024)


Dal 1° gennaio 2024

Immatricolazione di veicoli di piccoli importatori e importatori diretti

Se un’automobile o un furgone supera una determinata soglia di emissioni di CO2, a prima immatricolazione è necessario pagare una sanzione, che ora sarà riscossa dall’Ufficio federale dell’energia (UFE). Per avviare la procedura, occorre comunicare all’Ufficio federale delle strade (USTRA) i dati relativi all’importazione. Finora la comunicazione avveniva in forma cartacea, mentre ora le informazioni vengono registrate in modo digitale. Maggiori informazioni: Importazione veicoli (admin.ch)


Dal 1° marzo 2024

Controllo della vista e visite mediche di idoneità alla guida

(v. comunicato stampa del 10.5.2023)

Allineamento dei limiti di età per la visita medica di idoneità alla guida

L’obbligo di sottoporsi a visita medica di idoneità per chi richiede la licenza (di condurre o per allievo conducente) per la prima volta si applica a partire dai 75 anni di età. L’innalzamento dagli attuali 65 anni uniforma il limite di età alla soglia prevista per il primo controllo medico dei titolari, per esempio, di una patente di categoria B (automobili).

Evitare duplicazioni fra controlli della vista e visite mediche di idoneità alla guida

I titolari di una licenza per allievo conducente o di condurre che desiderano conseguire una nuova categoria non dovranno più sottoporsi a un ulteriore controllo della vista. I requisiti relativi alle capacità visive devono essere sempre soddisfatti da chi possiede una patente. Il controllo della vista non è più necessario nemmeno per coloro che intendono ottenere una categoria di licenza professionale, dal momento che tale esame è già compreso nella visita medica di idoneità.

Non è più previsto l’obbligo di sottoporsi a ulteriore visita medica nemmeno per i titolari di patente professionale o del permesso per il trasporto professionale di persone che desiderano ottenere un’ulteriore categoria professionale ovvero suddetto permesso: l'idoneità alla guida è verificata in occasione delle visite di controllo periodiche.

Attuazione di una decisione del Tribunale federale

Per dare seguito a una decisione del Tribunale federale e garantire agli interessati parità di trattamento da parte delle rispettive autorità cantonali, il momento di convocazione al primo controllo medico di idoneità alla guida e la frequenza di quelli successivi sono stabiliti in modo uniforme.

Ritiro della licenza di condurre

Parità di trattamento:

Durante il periodo di sospensione di una licenza (di condurre o per allievo conducente) non sarà più possibile ottenere una categoria che, se fosse stata conseguita prima del provvedimento, avrebbe dovuto essere sospesa anch'essa.

Esame pratico di guida

Nuove modalità per gli esami delle categorie A (motoveicoli) e B (autovetture): in futuro si dovranno prevedere almeno 45 minuti di guida nella circolazione stradale. Nel caso dei motoveicoli questo significa un raddoppiamento della durata odierna (60 minuti a candidato anziché 30). Le modifiche sono intese a migliorare la qualità della parte pratica dell’esame per il conseguimento della patente.

Utilizzo di patenti di guida estere in Svizzera

I conducenti professionisti titolari di patente rilasciata da uno Stato UE o AELS non devono più conseguire la licenza svizzera per poter effettuare il primo trasporto professionale.

L’obbligo di conversione continua ad applicarsi a chi, autisti professionisti inclusi, risiede in Svizzera da dodici mesi e durante tale periodo ha soggiornato all’estero ininterrottamente per non più di tre mesi.

Esercitazioni di guida per persone in formazione professionale di base

Guide accompagnate dopo il superamento dell’esame pratico:

Gli apprendisti delle formazioni professionali di base di «autista di veicoli pesanti AFC», «meccanico di manutenzione per automobili AFC» (mezzi commerciali) o «meccatronico d’automobili AFC» (mezzi commerciali) possono sostenere l’esame pratico di guida (cat. B, BE, C, CE) già a 17½ anni, ma la licenza può essere rilasciata solo al compimento dei 18 anni. Dopo aver superato la parte pratica dell’esame e fino all’ottenimento della patente, non è più necessario che l’apprendista alla guida sia accompagnato da un istruttore professionale; è sufficiente una persona che soddisfi i requisiti generali previsti dalla legge sulla circolazione stradale.

Guide accompagnate di autotreni:

La licenza per allievo conducente delle categorie BE, CE, DE e delle sottocategorie C1E e D1E autorizza a esercitarsi alla guida di autotreni senza accompagnatore se si possiede la licenza di condurre per la motrice corrispondente. Questa disposizione si applica anche agli apprendisti delle formazioni professionali di base di «autista di veicoli pesanti AFC», «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo automezzi commerciali o «meccatronico d’automobili AFC» con stessa specializzazione.


Dal 1° aprile 2024

Nuovi standard di sicurezza per veicoli

(v. comunicato stampa del 22.12.2023)

In linea con le disposizioni d’immatricolazione europee, i veicoli nuovi dovranno essere dotati di registratore di dati incidente e di nuovi sistemi di guida assistita, vale a dire tecnologie in grado, a titolo esemplificativo, di riconoscere sintomi di stanchezza o distrazione del conducente, attivare la frenata di emergenza, assistere nelle manovre di retromarcia e di svolta. La tutela dei dati personali è garantita e i nuovi sistemi sono conformi alla legge svizzera. Inoltre, determinati elementi della carrozzeria opportunamente perfezionati incrementano la sicurezza di occupanti e pedoni.

Maggiore sicurezza per i conducenti di biciclette elettriche

(v. comunicato stampa del 17.12.2021)

Dal 1° aprile 2022 per le e-bike vige l’obbligo di luci accese anche di giorno, al fine di essere maggiormente visibili e prevenire incidenti. Per assicurare il rispetto dei limiti di velocità, in particolare nelle zone 20 e 30, tutti i modelli veloci con pedalata assistita fino a 45 km/h dovranno disporre di un tachimetro. La norma entra in vigore a partire dal 1° aprile 2024 per le biciclette nuove, mentre per quelle già in circolazione l’obbligo scatta dal 1° aprile 2027.

Chi circola senza tachimetro è sanzionabile con una multa disciplinare di 20.- franchi.


Dal 31 dicembre 2024

Adeguamenti ai periodi di lavoro, guida e riposo degli autisti

(v. comunicato stampa del 17.11.2021)

Per gli automezzi dotati di tachigrafo analogico, dal 31 dicembre 2024 sarà obbligatorio conservare a bordo i dischi degli ultimi 56 giorni (anziché soltanto 28).


Norme della circolazione dal 1° gennaio 2021

Il 1° gennaio 2021 entreranno in vigore diverse nuove regole per una viabilità più sicura e scorrevole. Novità anche riguardo alle patenti di guida.

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Le modifiche in sintesi

Traffico motorizzato

Nuove e vecchie regole di comportamento in autostrada sono illustrate nella seconda edizione, ampliata, della «Guida autostradale»

Mobilità lenta

Stazionamenti

Gli stalli di ricarica per le auto elettriche saranno indicati con il nuovo simbolo «Stazione di ricarica», mentre si potrà ricorrere alla segnaletica orizzontale verde per delimitare le aree di parcheggio in modo da facilitare il reperimento delle colonnine.

Nuove prescrizioni per la patente di guida

Ulteriori informazioni

https://www.astra.admin.ch/content/astra/it/home/temi/verkehrsregeln/neue-verkehrsregeln.html